Provvedimenti organo indirizzo
Riferimento normativo: art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013
Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Al 31 dicembre 2025 il Consiglio Notarile di Bergamo non ha adottato provvedimenti relativi ad accordi con soggetti privati o amministrazioni pubbliche che rientrano con quanto richiesto nella sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo” come da allegato 2 alla Delibera ANAC 777/2021.